Statuto Associazione Culturale "A Zeza"

 

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale "A Zeza". E' una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal seguente Statuto.

 

Art. 2. - L'Associazione "A Zeza" persegue i seguenti scopi:

- diffonere l'arte e la cultura;

- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;

- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome d'interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature e espressioni dell'arte, un sollievo al proprio disagio;

- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc;

- valorizzare le tradizioni popolari e religiose;

- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

 

Art. 3. - L'Associazione "A Zeza" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, commedie teatrali, serate danzanti e qualsiasi altra attività d'intrattenimento e aggregazione;

- attività di formazione: corsi di recitazione, scenografia e costumi;

- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino.

 

Art. 4. - L'Associazione "A Zeza" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

 

Art. 5 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

 

Art. 7. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

 

Art. 8. - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo, il Presidente.

 

Art. 9. - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo. In prima ocnvocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso a tutti i soci.

 

Art. 10. - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e il regolamento interno. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Art. 11. - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (o 5) membri, eletti dai soci con almeno 5 anni di iscrizione e partecipazione alle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 (o 3) membri.

 

Art. 12. - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "A Zeza" si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- deliberare sulle modifiche dello statuto e del regolamento.

 

Art. 13. - Il Presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 14. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

Art. 15. - Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di sceglierlo tra i soci o non soci.

 

Art. 16. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci sompete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.